Sez. 2, Sentenza n. 6700 del 16/07/1994 (Rv. 487415 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione | Diritti ed onorari dovuti dal cliente al proprio difensore - Domanda riconvenzionale di condanna del patrono alla restituzione di somme già corrisposte e non dovute - Soggezione del giudizio di opposizione alla disciplina degli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942.
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per gli onorari ed i diritti dovuti dal cliente al proprio difensore, la domanda riconvenzionale di condanna del patrono alla restituzione delle somme già corrisposte, per la parte che eccede quanto effettivamente dovuto per diritti ed onorari, non amplia il "thema decidendum"oltre i limiti del giudizio di liquidazione dei compensi del professionista e non sottrae, quindi, il giudizio di opposizione alla speciale disciplina degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, che ne prevede la definizione con ordinanza non impugnabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)