Sez. 2, Sentenza n. 9241 del 12/07/2000 (Rv. 538402 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE | Procedimento ex artt. 28 e 29 Legge 794/42 - Applicazione anche in caso di giudizi definiti con transazione - Legittimità .
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, lo speciale procedimento di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 si applica anche nell'ipotesi in cui risulti definito con transazione il giudizio in relazione al quale l'avvocato abbia richiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)