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Sez. 2, Sentenza n. 9241 del 12/07/2000 (Rv. 538402 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE | Procedimento ex artt. 28 e 29 Legge 794/42 - Applicazione anche in caso di giudizi definiti con transazione - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538402-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari dovuti dal cliente al proprio difensore, lo speciale procedimento di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 si applica anche nell'ipotesi in cui risulti definito con transazione il giudizio in relazione al quale l'avvocato abbia richiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)