Sez. L, Sentenza n. 11707 del 15/05/2013 (Rv. 626236 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Imprese agricole - Attività connesse - Elencazione ex art. 2135, secondo comma, cod. civ., nel testo anteriore alla modifica operata dal d. lgs. 228 del 2001 - Tassatività - Esclusione - Associazione svolgente attività di tenuta della contabilità a favore dei soli associati imprenditori agricoli - Natura di impresa agricola ai fini dell'inquadramento previdenziale - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In relazione all'inquadramento nel settore agricolo ai fini previdenziali, l'elencazione delle attività connesse contenuta nel secondo comma dell'art. 2135 cod. civ. (nel testo vigente anteriormente alla riforma operata ex art. 1, d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, applicabile "ratione temporis") è meramente esemplificativa, potendosi avere, oltre alle tipiche attività connesse menzionate dalla norma, anche attività atipiche, quali ad esempio la tenuta della contabilità, dietro corrispettivo annuo, per imprese agricole associate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)