Sez. L, Sentenza n. 8697 del 18/08/1999 (Rv. 529355 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Attività connesse - Elencazione ex art. 2135, secondo comma, cod. civ. - Tassatività - Esclusione - Cooperativa svolgente incombenze amministrativo - contabili a favore dei soli soci imprenditori agricoli - Impresa agricola ai fini dell'inquadramento previdenziale - Configurabilità.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO
Va qualificato come imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 cod. civ. e ai fini previdenziali, il consorzio o la cooperativa svolgente, nell'esclusivo interesse dei soci, un'attività di servizio in funzione ausiliaria - quale (come nella specie) lo svolgimento di incombenze amministrative e contabili -, tenuto presente il carattere non tassativo della specificazione (contenuta nell'art. 2135, secondo comma) delle attività connesse a quelle tipicamente agricole (indicate nel primo comma).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)