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Sez. 5, Sentenza n. 1547 del 05/02/2002 (Rv. 552083 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Facoltà di annullamento di propri atti riconosciuti illegittimi o infondati - Omesso esercizio - Sindacabilità in sede di giudizio di impugnazione dell'atto - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552083-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Il potere, attribuito dall'art. 68 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, agli uffici dell'amministrazione finanziaria, di procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, costituisce una facoltà discrezionale, il cui mancato esercizio non può essere sindacato nel giudizio di impugnazione dell'atto, poiché in tale sede rilevano soltanto i vizi propri di quest'ultimo e l'indagine sulla sua legittimità assorbe l'aspetto relativo all'operato successivo dell'ufficio, che potrebbe eventualmente venire in considerazione soltanto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1992 num. 287 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)