Sez. 5, Sentenza n. 2305 del 04/02/2005 (Rv. 579816 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Annullamento dell'atto illegittimo in sede di autotutela - Potere - Esercizio - Momento - Dopo la conclusione del giudizio di primo grado - Limiti - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'esercizio del potere di auto annullamento dell'atto illegittimo da parte dell'amministrazione finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere alla stregua dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, non trova alcun limite di ordine normativo, non essendo dato desumere da detta disposizione, in particolare, che il provvedimento debba intervenire nelle more del giudizio di primo grado e non quando esso si sia concluso, atteso che la normativa รจ ispirata proprio al favore per la deflazione del contenzioso, tanto da stabilire in via generale all'art. 46, comma terzo - con una previsione ritenuta dalla Corte costituzionale non contrastante con gli artt. 3, 24 e 97 Cost. - che le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., DPR 27/03/1992 num. 287 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)