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Sez. 5 - , Sentenza n. 27784 del 31/10/2018 (Rv. 651081 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Sospensione del rimborso IVA per carichi fiscali pendenti ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651081-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborsi IVA, l'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di carichi fiscali pendenti non giustifica la sospensione degli stessi, in quanto, da un lato, la predetta disposizione normativa, avendo carattere speciale, può trovare applicazione solo rispetto ai procedimenti penali per i reati fiscali in essa richiamati e, da un altro, tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza eurounitaria, per la quale misure conservative adottate dagli stati nazionali, che incidano sulla restituzione dell'eccedenza d'IVA attraverso meccanismi compensativi/sospensivi, pur non precluse in assoluto ove vengano in rilievo gli interessi finanziari degli Stati nazionali, devono tuttavia rispettare il principio di proporzionalità e non negare radicalmente il diritto alla detrazione, che connota il principio di neutralità dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)