Sez. 5, Sentenza n. 27265 del 20/12/2006 (Rv. 594562 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Condizioni - Garanzie di cui all'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sufficienza - Fermo amministrativo di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborsi IVA, l'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede, oltre che un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione dei rimborsi, in presenza di contestazioni penali (per il reato di cui all'art. 4, comma primo, n. 5, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516), anche un sistema di garanzie che assolve specificamente la funzione di tutelare l'interesse dell'Erario all'eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente. Tale disposizione, introducendo una specifica garanzia a favore dell'Amministrazione, preclude pertanto l'applicazione a detti rimborsi dell'istituto del fermo amministrativo, previsto dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 n. 5 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)