Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 288 del 1988
Massime (3)
Massima n. 10563
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
- Oneri deducibili
- INTERESSI PASSIVI DI MUTUO IPOTECARIO PER IMPORTO NON SUPERIORE A i`. 3.000.000
- Applicazione con riguardo ai redditi posseduti dal 1^ gennaio 1976
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, comma primo, lett. c) (nel testo modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114).
- Cost., artt. 3 e 53.
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È manifestamente infondata - in quanto già decisa con sentenza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nel testo modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114), denunciato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - per la disposta deduzione dal reddito delle persone fisiche, con decorrenza dal 1976, di interessi passivi per i soli mutui ipotecari e per un importo non superiore a lire 3.000.000. - S.n. 143/1982.
Norme impugnate
- art. 10, comma 1, lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
- legge 13 aprile 1977, n. 114
Massima n. 10564
- Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
- Reddito di lavoro dipendente
- Deduzione dei costi di produzione
- Esclusione
- Diverso trattamento rispetto ai redditi di lavoro autonomo
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48 (modificato dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417.
- Cost., artt. 3 e 53.
Leggi la massima
In materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, la diversità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi - e, in ispecie, la non consentita deducibilità dei costi di produzione dal reddito dei primi - trova giustificazione nella diversità obiettiva di situazioni tra le due categorie, e in particolare, nella peculiare situazione dei lavoratori autonomi, i quali debbono affrontare i mezzi per l'organizzazione e lo svolgimento della loro attività produttiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - modificato dall'art. 10 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 18 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 - denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53). - S.n. 284/1985
Norme impugnate
- art. 48 legge 2 dicembre 1975, n. 576
- art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
- art. 18 legge 26 luglio 1978, n. 417
Parametri
Massima n. 10565
- Tributi in genere
- Imposte sul reddito
- Rimborsi di imposte pagate
- Corresponsione di interessi
- Disciplina limitativa
- Esclusione (per il primo semestre fra la data del versamento del tributo e la data dell'ordinativo) e tasso del 6% semestrale
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. (44 modificato dall'art. 8 del d.l. 6 luglio 1974 n. 260 convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nonché dall'art. 2 del d.l. 4 marzo 1976, n. 30 convertito nella legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920).
- Cost., artt. 3 e 53.
Leggi la massima
Rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare, secondo modalità diverse da quelle adottate nel regime civilistico e lavoristico, gli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei soggetti e dei presupposti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - successivamente modificato dall'art. 8 D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni in Legge 14 agosto 1974, n. 354, nonché dall'art. 2 D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito nella Legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 - denunciato per l'esclusione della corresponsione degli interessi, con riguardo ai rimborsi di imposte pagate, per il primo semestre fra la data del versamento del tributo e la data dell'ordinativo e per il pagamento degli stessi ad un tasso del 6% semestrale).
Norme impugnate
- art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920
- art. 8 d.l. 6 luglio 1974, n. 260
- art. 2 d.l. 4 marzo 1976, n. 30
- legge 14 agosto 1974, n. 354
- legge 2 maggio 1976, n. 160
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); dell'art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983;
Visti l'atto di costituzione di Forno Filippo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che con distinti ricorsi Forno Filippo, lavoratore dipendente, richiese per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 il rimborso della IRPEF, pagata per la non riconosciuta deduzione oltre lit. 3.000.000 degli interessi passivi di un mutuo ipotecario nonché per la mancata detrazione delle spese di trasporto sopportate per recarsi al posto di lavoro, il tutto con gli interessi oltre all'effettiva svalutazione monetaria;
che l'adita Commissione tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 28 gennaio 1983 (registro ord. n. 405/83) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale: A) dell'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 che ha modificato l'art.10 lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; B) dell'art. 48 di detto d.P.R., modificato dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
C) dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 692 (recte 602), modificato dall'art. 8 del D.L. 6 luglio 1974, n. 260 convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nonché dall'art. 2 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30 convertito nella legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920;
che il giudice rimettente in tutte e tre le questioni sollevate prospettava il contrasto delle suddette disposizioni con i citati artt. 3 e 53 Cost. in quanto:
a) l'art. 5 della legge 114/77, limitando a decorrere dal 1976 la deduzione degli interessi passivi per un importo non superiore a L. 3.000.000 e per i soli mutui garantiti da ipoteca su immobili, incideva su rapporti giuridici preesistenti, rispetto ai quali non sussistevano i suddetti limiti, in contrasto con l'affidamento dei contribuenti nella legislazione vigente al momento in cui il mutuo era stato stipulato;
b) l'art. 48 del d.P.R. 597/73 non consentiva nella determinazione del reddito di lavoro dipendente la deduzione dei costi di produzione, a differenza di quanto avveniva per i lavoratori autonomi (art. 50 stesso d.P.R.);
c) l'art. 44 del d.P.R. 602/73 escludeva, per i rimborsi di imposte pagate, la corresponsione degli interessi per il primo semestre compreso fra la data del versamento del tributo e la data dell'ordinativo e limitava altresì il pagamento degli stessi ad un tasso del 6% semestrale, insufficiente a compensare la svalutazione monetaria;
che nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte privata Forno Filippo, la quale svolgeva considerazioni adesive all'ordinanza di rimessione;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate;
punto 2
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c) del d.P.R. 597/73 nel testo modificato dall'art. 5 legge cit. è stata già decisa con sentenza n. 143 del 1982 con cui questa Corte ha escluso che la retroattività della norma impugnata leda il principio della capacità contributiva, né alcun elemento nuovo viene addotto in contrasto a tale orientamento;
che è altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 stesso d.P.R., in quanto la diversità di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione nella diversità obiettiva di situazioni tra le due categorie di lavoratori (cfr. sent. n. 284 del 1985), in relazione alla peculiarità della situazione dei lavoratori autonomi, i quali debbono approntare i mezzi per l'organizzazione e lo svolgimento della loro attività produttiva;
che infine manifestamente infondata è anche la questione di legittimità dell'art. 44 d.P.R. 602/1973, in quanto la disciplina degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei soggetti e dei suoi presupposti, è diversa da quella civilistica e lavoristica sicché la sua disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.:
10, primo comma, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nel testo modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114;
48 stesso d.P.R. modificato dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall'art. 8 del D.L. 6 luglio 1974 n. 260 convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nonché dall'art. 2 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30 convertito nella legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze