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Sez. L, Sentenza n. 4891 del 04/05/1991 (Rv. 471970 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo obiettivo - Distinzione.
Stato
decisa il 1991-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471970-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere

Mentre il licenziamento collettivo presuppone una scelta dell'imprenditore, insindacabile nel merito purché effettiva e non pretestuosa, attinente ai limiti quantitativi della sua attività economica, e quindi implica una stabile riduzione di quest'ultima, così da rendere necessaria la riduzione del personale, con la successiva individuazione, secondo i criteri e le procedure stabiliti dagli accordi sindacali, dei lavoratori i cui posti debbono essere soppressi, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, anche se plurimo, si caratterizza in relazione ad uno o più lavoratori, la cui attività venga ad essere immediatamente investita dalle ragioni produttive ed organizzative, che impongono la soppressione del posto cui essi sono addetti, essendo peraltro onere del datore di lavoro dimostrarne l'impossibilità d'impiego in mansioni equivalenti.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)