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Sez. 1, Sentenza n. 762 del 14/12/2004 Cc. (dep. 17/01/2005) Rv. 230611 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Estinzione delle misure di sicurezza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230611-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'affidamento al servizio sociale è misura alternativa alla sola detenzione e pertanto l'esito positivo del periodo di prova comporta esclusivamente l'estinzione della pena detentiva e non invece della pena pecuniaria o delle misure di sicurezza. Infatti l'estinzione della pena consegue in tal caso ad una forma di espiazione della pena con modalità alternative alla detenzione e non ha pertanto come effetto quella di impedire l'applicazione delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 210 comma secondo cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 211 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)