Sez. 2 - , Sentenza n. 35738 del 23/09/2020 Ud. (dep. 14/12/2020) Rv. 280312 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. – Affidamento in prova – Esisto positivo - Estinzione della confisca per equivalente – Esclusione - Fondamento.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. non si estingue in caso di esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell'art. 47, comma 12, ord. pen., poiché tale misura ablativa, pur avendo un carattere afflittivo e sanzionatorio, non è equiparabile né alla pena principale, né alle pene accessorie, essendo connotata prevalentemente da una funzione ripristinatoria della situazione economica modificata dalla commissione del fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Legge 27/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Cod. Pen. art. 474 bis, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)