Sez. U, Sentenza n. 807 del 20/03/1971 (Rv. 350639 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - IN GENERE - SANZIONI DISCIPLINARI - GIUDIZI DISCIPLINARI - DIRITTO DI DIFESA DELL'INCOLPATO - ESTENSIONE - NUOVI ADDEBITI O NUOVE PROVE IN ASSENZA DELL'INTERESSATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.*
PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - IN GENERE - SANZIONI DISCIPLINARI - GIUDIZI DISCIPLINARI - DIRITTO DI DIFESA DELL'INCOLPATO - ESTENSIONE - NUOVI ADDEBITI O NUOVE PROVE IN ASSENZA DELL'INTERESSATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.*
Nel procedimento disciplinare davanti al consiglio dell' ordine dei medici, il diritto di difesa dell'incolpato sussiste per l'intera fase della trattazione orale del giudizio e non soltanto, ove questa venga frazionata in piu sedute, per quella che si svolge nella prima seduta del consigliò tale diritto deve essere garantito da eventuali violazioni, le quali possono verificarsi, non solo allorquando nelle successive sedute del consiglio siano formulati, in assenza dell'incolpato, nuovi addebiti ma altresi allorquando, in tali sedute, vengano uditi testi o consulenti tecnici, alle cui affermazioni l'incolpato non sia in grado, per l'assenza dovuta alla sua mancata convocazione, di replicare.*
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)