Sez. U, Sentenza n. 2844 del 13/06/1989 (Rv. 463077 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - DECISIONE A CARICO DI SANITARI - CONTENUTO - RUBRICAZIONE CONTENENTE L'ESPOSIZIONE SPECIFICA DELLE MODALITÀ DEI FATTI ADDEBITATI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - DECISIONE A CARICO DI SANITARI - CONTENUTO - RUBRICAZIONE CONTENENTE L'ESPOSIZIONE SPECIFICA DELLE MODALITÀ DEI FATTI ADDEBITATI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, nel procedimento disciplinare a carico di sanitari, la decisione deve contenere l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte, restando peraltro esclusa la necessità di una rubricazione che contenga una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità che hanno accompagnato e caratterizzato lo svolgimento di tali fatti. (V 807/71, mass n 350639; (V 135/70, mass n 344880).*
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)