Sez. L, Sentenza n. 5257 del 15/09/1980 (Rv. 409097 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTRASTO DEL GIUDICE RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTRASTO DEL GIUDICE RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
In tema di riconoscimento della pensione di invalidita, i fattori di aggravamento di una malattia o i giudizi prognostici sul suo possibile futuro andamento non possono fondarsi su mere supposizioni del giudice, soprattutto se l'aggravamento sia stato escluso dal consulente tecnico; ma in tal caso il giudice deve, in modo rigoroso e dettagliato, indicare le ragioni tecniche e logiche che lo inducono a discostarsi dalle opinioni espresse dal consulente, dandone convincente ed adeguata spiegazione, poiche ove si sottragga a tale preciso Obbligo preclude alle parti ed al giudice superiore la possibilita di controllare l'iter logico attraverso il quale e pervenuto alla decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)