Sez. 3, Sentenza n. 6716 del 09/12/1982 (Rv. 424352 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
L'esigenza che il giudice del merito, ove dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, indichi in maniera adeguata ed esauriente le ragioni che lo inducono a discostarsi dalle opinioni del consulente, non postula che egli debba necessariamente contrapporre nozioni ed apprezzamenti tecnici a quelli affermati dal consulente onde dimostrarne l'inattendibilità sul piano scientifico, quando il dissenso si manifesti in Sede di controllo logico della conseguenzialità tra la ricostruzione storica dei fatti effettuata dal perito con corretto impiego dei dettami della sua scienza specializzata, e le valutazioni che quello ritiene di indicarne in tema di causalità giuridica. (V 615/82, mass n 418371; (V 609/81, mass n 411095; (V 5257/80, mass n 409097).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)