Sez. 1, Sentenza n. 5774 del 22/05/1991 (Rv. 472305 - 01)
Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Compensazione privata ed affari di reciprocità - Autorizzazione amministrativa - In genere | Compravendita di merci in importazione od esportazione fra residente e non residente in Italia - Autorizzazione ministeriale ex art. 2 D.L. n. 476 del 1956 - Necessità di conseguimento preventivo - Esclusione - Conseguimento ai fini dell'efficacia del contratto - Onere della parte - Configurabilità.
Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Compensazione privata ed affari di reciprocità - Autorizzazione amministrativa - In genere
La compravendita di merci, in importazione od esportazione, fra residente e non residente in Italia, non abbisogna, a pena di nullità, di preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi e nel vigore dell'art. 2 del D.L. 6 giugno 1956 n. 476, atteso che tale autorizzazione è richiesta per i movimenti di valuta necessari alla concreta esecuzione del contratto, di modo che il suo conseguimento configura un onere per l'efficacia del contratto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 786
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)