Sez. U, Sentenza n. 2086 del 03/03/1994 (Rv. 485560 - 01)
Commercio - Con l'estero - In genere | Divieto di compiere senza autorizzazione atti idonei a produrre obbligazioni verso i non residenti ovvero di importazione o esportazione - Disciplina ex art. 2 D.L. n. 476 del 1956 - Funzione - Conseguenze - Atti compiuti in violazione del divieto di produrre obbligazioni verso i non residenti - Nullità assoluta - Sanatorie o regolarizzazioni di altro genere - Inammissibilità - SUccessiva abrogazione di detta disciplina - Irrilevanza.
Commercio - Con l'estero - In genere
L'art. 2 del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, nella parte in cui vieta ai residenti nel territorio nazionale di compiere, senza autorizzazione, atti idonei a produrre obbligazioni verso i non residenti (primo comma) ovvero di importazione o esportazione (secondo comma), da un lato mira a prevenire il sorgere del "vinculum iuris", con l'incidenza, quindi, della norma proibitiva sul momento genetico dell'obbligazione, e, dall'altro lato, attiene al momento esecutivo della prestazione, presupponendo la liceità dell'atto da cui scaturisce l'obbligazione, con la conseguenza che gli atti compiuti in violazione del divieto cui alla prima parte della norma sono affetti da nullità assoluta, rispetto alla quale non sono configurabili sanatorie o regolarizzazioni di alcun genere, non rilevando in contrario la successiva abrogazione della citata norma, disposta - dal D.L. n. 148 del 1988, emesso in attuazione della delega di cui alla legge n. 599 del 1986 -, in un mutato contesto storico ed economico e, comunque, soltanto a far data dall'1 gennaio 1989.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 786
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)