Sez. 1, Sentenza n. 266 del 17/01/1986 (Rv. 443900 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - MERA CONSTATAZIONE DEL CARATTERE CONSENSUALE DELLA PREGRESSA SEPARAZIONE - INSUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - MERA CONSTATAZIONE DEL CARATTERE CONSENSUALE DELLA PREGRESSA SEPARAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di divorzio, l'indagine sulle ragioni della decisione implica lo accertamento della responsabilità per il fallimento del matrimonio, cioè dei fatti che rendono irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale della famiglia, impedendo la ricostruzione del vincolo matrimoniale, e, pertanto, non può arrestarsi alla mera constatazione del carattere consensuale della pregressa separazione, ma deve investire l'intero arco della vita coniugale. (V 7127/82, mass n 424792).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)