Sez. 5 - , Sentenza n. 52068 del 18/11/2019 Cc. (dep. 27/12/2019) Rv. 277659 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso in appello avverso il decreto applicativo di confisca – Sospensione del termine per la decisione nel caso di accertamenti peritali – Modifica dei termini di sospensione introdotta dall’art. 5, comma 8, legge n. 161 del 2017 – Applicabilità ai procedimenti pendenti - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione dell'art. 5, comma 8, legge 17 ottobre 2017, n. 161 – che limita, nel caso di accertamenti peritali, a novanta giorni la sospensione del termine di un anno e sei mesi dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado - non si applica ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della predetta novella.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 36 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)