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Sez. 6, Sentenza n. 5095 del 09/01/2024 Cc. (dep. 05/02/2024) Rv. 286059-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Inefficacia ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - In presenza di un appello inammissibile - Operatività - Esclusione - Ragioni - Effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286059-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di confisca di prevenzione, non può essere dichiarata la perenzione della misura per non essersi la Corte d'appello pronunciata nel termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ove l'appello sia inammissibile, presupponendo tale pronuncia una rituale impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha altresì escluso che potesse estendersi al proposto l'inefficacia resa nei confronti dei terzi intestatari fittizi del bene, non operando in materia l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen.).

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)