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Sez. 2, Sentenza n. 21891 del 19/11/2004 (Rv. 578071 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - IN GENERE | Compimento di affari in nome della società senza procura - Responsabilità illimitata verso i terzi - Sussistenza - Responsabilità della società per il contratto stipulato dal "falsus procurator" - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578071-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - IN GENERE

Nella società in accomandita semplice, l'art. 2320 cod. civ., il quale sanziona il comportamento del socio accomandante, che compia affari in nome delle società senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere, e, pertanto, se la società eccepisce l'inefficacia nei suoi confronti del negozio stipulato da quel falso procuratore, nessuna obbligazione sorge a suo carico, se il terzo non prova che la società medesima lo ha ratificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)