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Sez. 1, Sentenza n. 6725 del 25/07/1996 (Rv. 498754 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI | Socio occulto di una S.a.s. - Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali - Presupposti - Compimento di atti di amministrazione di tipo gestorio e non meramente esecutivo - Necessità.
Stato
decisa il 1996-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498754-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

La situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice - la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell'art. 2312 cod. civ.) - non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2327

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)