Sez. 6 - 5, Decreto n. 12853 del 21/06/2016 (Rv. 640076 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Condizioni - Abitazioni "non di lusso" - Condizioni esistenti al momento dell'acquisto e non a quello della costruzione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In materia d'imposta di registro, i principi di ragionevolezza ed equità contributiva impongono che, al fine di stabilire la spettanza delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa, secondo la disciplina "ratione temporis" applicabile, rilevi che l'abitazione sia considerata "non di lusso" al momento dell'acquisto e non a quello della sua costruzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, DM Lavori pubblici 02/08/1969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)