Sez. L, Sentenza n. 3026 del 21/03/1991 (Rv. 471375 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di agenzia | Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Criteri del luogo di costituzione del rapporto e della sede dell'azienda - Rilevanza - Onere probatorio relativo - Incidenza sull'attore - Inosservanza - Conseguenze.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di agenzia
I criteri del luogo ove è sorto il rapporto di lavoro, e cioè del luogo della conclusione del relativo contratto, e quello della sede dell'azienda, stabiliti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., trovano applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, anche nelle controversie relative ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale di cui all'art. 409 n. 3 dello stesso codice; grava, peraltro, sull'attore l'onere di dimostrare la concreta sussistenza dell'uno o dell'altro criterio di collegamento in relazione al foro prescelto, con la conseguenza che, in difetto di prova circa il luogo di conclusione del contratto, non può che farsi capo al residuale criterio del luogo in cui è sita l'azienda, il quale, nel caso di società commerciale, è identificabile con quello in cui è ubicata la sede sociale dell'impresa e sono accentrati i poteri di direzione ed amministrazione, anche se l'attività imprenditoriale venga svolta altrove.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)