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Sez. L, Ordinanza n. 6218 del 17/04/2003 (Rv. 562282 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Luogo di costituzione del rapporto - Onere della prova - Prova testimoniale - Ammissibilità - Irrilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562282-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Il giudice del merito chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa "senza un'apposita istruzione", secondo la regola stabilita dall'art. 14 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in ipotesi di controversia assoggettata al rito del lavoro, il ricorrente non può fornire la prova delle conclusioni del contratto di lavoro in luogo diverso da quello della sede aziendale a mezzo di testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)