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Sez. 2, Sentenza n. 14816 del 30/06/2014 (Rv. 631210 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanza minima tra pareti finestrate ed edifici antistanti - Conflitto tra legge statale e legge regionale per deroga introdotta da circolare interpretativa della Regione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631210-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra costruzioni, in particolare fra pareti finestrate ed edifici antistanti, non è prospettabile un conflitto tra la legge statale (nella specie, art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444) e la legge regionale (nella specie, art. 35 del d.p.g.r. Friuli-Venezia Giulia 15 settembre 1978, n. 826), qualora la "deroga" alla normativa statale provenga da una circolare di una direzione generale della Regione, atteso che la circolare amministrativa non è fonte del diritto, né d'interpretazione della legge, ma si limita ad esprimere la potestà d'indirizzo e disciplina dell'attività dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Decr. Pres. Giunta Reg. Friuli-Venezia-Giulia 15/09/1978 num. 826 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)