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Sez. 2, Sentenza n. 1108 del 26/01/2001 (Rv. 543482 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Norme prescrittive di distanza minima tra pareti finestrate di edifici fronteggiantesi - Obbligo di rispetto, ancorché la parete finestrata sia una soltanto - Sussistenza - Condizioni - Formulazione identica alla norma dell' art. 9 D.M. 1444/1968.
Stato
decisa il 2001-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543482-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

Le norme di un Piano Urbanistico Regionale (nella specie artt. 35 e 36 adottato con D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia del 15 settembre 1978 n. 826) che prescrivono l'obbligo di osservare la distanza di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, poiché ripetono la formulazione dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, devono esser interpretate nel senso che l'obbligo di rispettare tale distanza sussiste anche se la finestra si apre su una soltanto delle pareti fronteggiantesi, essendo la norma finalizzata a stabilire un'idonea intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 901, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Decr. Pres. Giunta Reg. Friuli-Venezia-Giulia 15/09/1978 num. 826 art. 35, Decr. Pres. Giunta Reg. Friuli-Venezia-Giulia 15/09/1978 num. 826 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)