Sez. L, Sentenza n. 6799 del 13/12/1988 (Rv. 461049 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RIAMMISSIONE AL LAVORO DEL DIPENDENTE GUARITO, INTERVENUTA DOPO IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - RINUNCIA IMPLICITA DEL DATORE DI LAVORO AL DIRITTO DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RIAMMISSIONE AL LAVORO DEL DIPENDENTE GUARITO, INTERVENUTA DOPO IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - RINUNCIA IMPLICITA DEL DATORE DI LAVORO AL DIRITTO DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La riammissione al lavoro del dipendente guarito, intervenuta dopo il superamento del periodo di comporto, può integrare un comportamento concludente nel senso della rinuncia del datore di lavoro al diritto di recesso, sempreché il suo consenso alla ripresa della normale attività lavorativa sia accompagnato da circostanze tali da farlo univocamente apparire incompatibile con la volontà di avvalersi dell'anzidetto diritto, ed il ritardo nel relativo Esercizio non dipenda, invece, dai tempi tecnici necessari, specie in una grande impresa, per gli indispensabili accertamenti, tanto più laboriosi quando si tratti di reiterate assenze per morbilità discontinua. (V 2932/85, mass n 440678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)