Sez. L, Sentenza n. 2932 del 10/05/1985 (Rv. 440678 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - RECESSO "AD NUTUM" - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - RIAMMISSIONE AL LAVORO DEL DIPENDENTE GUARITO - RINUNCIA AL PREDETTO DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RECESSO POSTERIORE ALLA RIAMMISSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - RECESSO "AD NUTUM" - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - RIAMMISSIONE AL LAVORO DEL DIPENDENTE GUARITO - RINUNCIA AL PREDETTO DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RECESSO POSTERIORE ALLA RIAMMISSIONE.*
Una volta che il cosiddetto periodo di comporto sia stato superato, il datore di lavoro può recedere ad nutum, essendo irrilevante la esistenza o meno di un suo interesse alla prosecuzione del rapporto, mentre la riammissione al lavoro, pur dopo il superamento del periodo di comporto, del dipendente guarito può integrare un comportamento concludente, nel senso della rinuncia del datore di lavoro al diritto di recesso, solo se il consenso alla ripresa della normale attività lavorativa sia accompagnato da circostanze tali da farlo apparire univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi del recesso. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - ha escluso la configurabilità di detta rinuncia, osservando che la posteriorità del recesso del datore di lavoro rispetto alla riammissione in servizio del lavoratore era dipesa dai tempi tecnici necessari, date le dimensioni dell'impresa, per l'accertamento della posizione del dipendente in relazione alle sue reiterate assenze per morbilità discontinua). (V 3015/84, mass n 435036).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)