Sez. 2, Sentenza n. 4699 del 24/05/1990 (Rv. 467381 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - PROGETTO DI DIVISIONE PARZIALE - MANCATO CONSENSO DEI CONDIVIDENTI - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTO ABNORME - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - REVOCA - INAMMISSIBILITÀ.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - PROGETTO DI DIVISIONE PARZIALE - MANCATO CONSENSO DEI CONDIVIDENTI - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTO ABNORME - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - REVOCA - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché il progetto di divisione deve comprendere l'intera massa da dividere, l'ordinanza del giudice istruttore che, in difetto di un'espressa volontà dei condividenti, approvi un progetto di divisione parziale, costituisce un provvedimento abnorme che, avendo carattere dispositivo dei diritti delle parti, è impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.. L'anzidetto provvedimento, siccome avente natura di sentenza, non è peraltro revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, stante il principio consacrato nell'art. 161 cod. proc. civ. della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione. (Conf 1012/80, mass n 404462; (Conf 1012/80, mass n 404458; (Conf 2544/68, mass n 334996).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)