diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2544 del 15/07/1968 (Rv. 334996 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DIVISIONE PARZIALE PER STRALCIO DI QUOTE - PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE - INAPPLICABILITA - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - TERMINI - OSSERVANZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334996-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DIVISIONE PARZIALE PER STRALCIO DI QUOTE - PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE - INAPPLICABILITA - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - TERMINI - OSSERVANZA - NECESSITA.*

Nel caso di divisione parziale per stralcio di quote, non prevista espressamente dalle norme regolatrici della divisione giudiziale, non vige la presunzione di accettazione del progetto ex art 789 cod proc civ, che e di stretta interpretazione per il suo carattere eccezionale, ne tanto meno essa puo essere desunta dal comportamento processuale delle parti. In siffatta ipotesi il provvedimento emesso dal giudice istruttore, nella Forma di ordinanza, non rientra nella previsione normativa ed assume, pertanto, natura e contenuto di decisione, sia pure anomala, contro cui e ammissibile soltanto ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione, soggetto alle regole proprie di tale tipo di impugnazione e, quindi, anche ai termini di decadenza appositamente previsti.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)