Sez. L - , Sentenza n. 2143 del 27/01/2017 (Rv. 642867 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferimento per incompatibilità ambientale – Natura disciplinare – Esclusione – Ragioni di cui all’art. 2103 c.c. - Necessità – Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., ed è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto legittimo il trasferimento, dal servizio di polizia giudiziaria a quello di controllo del traffico e della mobilità, di un lavoratore a carico del quale era stata avviata un’indagine penale avente ad oggetto l’utilizzo indebito della password di accesso al computer dell’ufficio per visitare siti pornografici).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)