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Sez. L - , Sentenza n. 13938 del 05/06/2017 (Rv. 644347 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - TRASFERIMENTO | Dipendenti della Polizia di Stato - Dirigenti sindacali - Nulla osta preventivo ex art. 88, comma 5, della l. n. 121 del 1981 - Trasferimento per incompatibilità ambientale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644347-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - TRASFERIMENTO

Nell'ambito del rapporto di lavoro dei dipendenti della Polizia di Stato, l'art. 88, comma 5, della l. n. 121 del 1981, richiamato dall'art. 34, comma 5, del d.P.R. n. 254 del 1999, e dall'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002, nel prevedere il necessario nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza per il trasferimento in altro comune dei componenti delle segreterie nazionali, regionali o provinciali, si riferisce anche ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, in quanto la "ratio" della norma va individuata nella necessaria prevalenza, sulle esigenze organizzative della P.A., dell'esercizio dell'attività sindacale, che potrebbe essere pregiudicato a causa dell'allontanamento del dirigente da un determinato contesto lavorativo.

Riferimenti normativi: Legge 01/04/1981 num. 121 art. 88 com. 5, DPR 16/03/1999 num. 254 art. 34 com. 5, DPR 18/06/2002 num. 164 art. 36 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)