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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7985 del 21/04/2020 (Rv. 657565 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione alle protezioni maggiori - Preclusione circa l’esame delle condizioni di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento - Attivazione del dovere di cooperazione istruttoria - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657565-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il difetto d'intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto assorbente il difetto di credibilità della narrazione del richiedente in ordine alle protezioni maggiori, omettendo tuttavia di verificare, in un caso in cui era stato allegato un certo grado di integrazione sociale e lavorativa, se la situazione generale del Paese di provenienza, non pregiudicasse il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 com. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 com. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)