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Sez. 3 - , Ordinanza n. 32237 del 05/11/2021 (Rv. 662954 - 02)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione alle protezioni maggiori - Preclusione circa l’esame delle condizioni di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662954-02

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)