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Sez. 3, Sentenza n. 4909 del 28/05/1996 (Rv. 497841 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497841-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nella liquidazione del danno biologico il giudice deve tener conto della menomazione dell'integrità psicofisica del danneggiato nella sua interezza, e non arrestarsi alla considerazione unicamente del cosiddetto danno alla vita di relazione, il quale non rappresenta che una necessaria componente del danno biologico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)