Sez. 3, Sentenza n. 3239 del 21/03/1995 (Rv. 491286 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno alla vita di relazione - Inclusione nel danno alla salute.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica del soggetto, che incida negativamente non sulla capacità di produrre reddito ma sulla esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale (come le attività ricreative e quelle sociali), già qualificato come "danno alla vita di relazione" rientra nel concetto di danno alla salute e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)