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Sez. 1, Sentenza n. 3371 del 19/10/1968 (Rv. 336403 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - ATTI DA REGISTRARSI IN CASO D'USO - ATTI DA REGISTRARSI IN TERMINE FISSO - DIFFERENZE - TASSE DI TITOLO RIGUARDANTI ATTI DA REGISTRARSI IN TERMINE FISSO - DOMANDA DI RIMBORSO IN APPELLO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336403-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - ATTI DA REGISTRARSI IN CASO D'USO - ATTI DA REGISTRARSI IN TERMINE FISSO - DIFFERENZE - TASSE DI TITOLO RIGUARDANTI ATTI DA REGISTRARSI IN TERMINE FISSO - DOMANDA DI RIMBORSO IN APPELLO - IMPROPONIBILITA.*

In tema di tasse di registro occorre distinguere tra tasse relative ad Atti da registrarsi solo in caso di uso e tasse riguardanti Atti da registrarsi in termine fisso, rispetto ai quali l'Obbligo della registrazione, che incombe solidamente sulle parti, sorge direttamente dalla stipulazione, indipendentemente dalla produzione dell'atto in giudizio e, in genere, dall'uso che le parti vogliano farne o ne abbiano fatto in concreto. Poiche tale distinzione vale anche per le tasse di titolo, che debbono essere corrisposte, in occasione della registrazione della sentenza, sulle convenzioni verbali e su quelle scritte non registrate risultanti dalla sentenza medesima, le tasse riguardanti gli Atti da registrarsi in termine fisso non possono, ancorche pagate in occasione della registrazione della sentenza, farsi rientrare tra le spese giudiziali poste a carico della parte soccombente, non potendo ritenersi che, rispetto ad esse, l'Obbligo di corrisponderle sia sorto per effetto ed in dipendenza del processo, si da trovare in questo la sua causa immediata. Di conseguenza, non potendo il pagamento del tributo considerarsi un accessorio maturatosi dopo la sentenza, sottratto come tale al divieto di domande in appello, la relativa domanda di rimborso - in quanto apre l'adito a possibili discussioni sull'Obbligo e sui limiti del rimborso stesso, introducendo cosi nel processo elementi d'indagine e di giudizio diversi da quelli compresi nella domanda formulata in primo grado - costituisce una vera e propria domanda nuova e, come tale, e improponibile in appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)