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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 238 del 1992

Decisione
decisa il 1992-05-18, depositata il 1992-05-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:238
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 18277

  • Reati militari
  • Allontanamento illecito
  • Reato punibile su richiesta del comandante di corpo
  • Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta
  • Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante
  • Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale
  • Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle forze armate
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V. da ultimo O. n. 495/1991,

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 18278

  • Reati militari
  • Allontanamento illecito
  • Reato punibile su richiesta del comandante di corpo
  • Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta
  • Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante
  • Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale
  • Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle forze armate
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 c.p.m.p., concernente il reato di omessa presentazione in servizio, in quanto sostanzialmente identica a quella relativa all'art. 147 c.p.m.p., riguardante il reato di allontanamento illecito, già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 495/1991.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 147 e 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 dello stesso codice, promossi con quattro ordinanze emesse dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 735 e 736 del registro ordinanze 1991 e nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali a carico di imputati del reato di allontanamento illecito dal Corpo, il Tribunale militare di Padova, con tre ordinanze rispettivamente emesse il 9 ottobre (R.O. n. 736/1991), il 5 novembre (R.O. n. 22/1992), ed il 17 settembre del 1991 (R.O. n. 23/1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, nella parte in cui - in riferimento all'art. 260 del medesimo codice - pone la richiesta del comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il reato; che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di punibilità e non già di procedibilità; che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio sulla ipotesi di reato costituita dall'assenza arbitraria (di durata compresa tra uno e cinque giorni) in quanto, a causa del collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice"; che identica questione è stata sollevata con ordinanza emessa il 30 settembre 1991 (R.O. n. 735/1991) dal Tribunale militare di Padova, sotto i medesimi profili, con riguardo all'art. 123 del codice penale militare di pace (sempre posto in correlazione con l'art. 260 del medesimo codice) che regola l'analoga ipotesi di omessa presentazione in servizio; che nei giudizi introdotti dalle ordinanze nn. 735 e 736 del 1991, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria d'infondatezza;
punto 2
Considerato che i giudizi, per analogia ed identità dell'oggetto debbono essere riuniti; che la questione relativa all'art. 147 del codice penale militare di pace è stata già decisa da questa Corte con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente processuale delle richieste de qua, più volte sottolineato anche in altre decisioni; che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve giungersi per la questione concernente l'art. 123 del codice penale militare di pace, anch'essa sollevata per sollecitare un riesame della giurisprudenza costituzionale e prospettata senza argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dallo stesso Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

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