Sez. 3 - , Sentenza n. 7349 del 07/03/2022 (Rv. 664396 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE | Liquidazione delle spese di esecuzione comprensiva dei compensi e degli esborsi successivi - Riduzione prevista dal d.m. n. 55 del 2014 - Necessità di una specifica motivazione - Esclusione - Quantificazione degli esborsi già sostenuti e di quelli successivi - Onere del creditore - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, poiché è legittima una liquidazione delle spese e dei compensi del creditore esplicitamente operata in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, il giudice dell'esecuzione può, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, ridurre fino al settanta per cento il compenso per la "fase di trattazione o conclusiva" di cui al punto 17 della tabella allegata al medesimo decreto senza necessità di una specifica motivazione, mentre è onere del creditore fare tempestivamente constare al giudice stesso l'esatto importo delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili in relazione alle peculiarità del caso.
Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/04/2014 num. 55, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)