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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15447 del 21/07/2020 (Rv. 658506 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Spese di registrazione dell'ordinanza - Inclusione - Conseguenze - Inammissibilità di azioni per ottenere un ulteriore titolo per le spese.
Stato
decisa il 2020-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658506-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

Quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato - oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo - del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)