Sez. 2, Sentenza n. 7276 del 29/03/2006 (Rv. 587734 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - IN GENERE | Qualità di erede - Rapporto di parentela - Mezzo di prova - Atti dello stato civile - Necessità - Mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri - Utilizzabilità di ogni mezzo di prova - Ammissibilità - Art.452 cod. civ. - Applicabilità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - IN GENERE
In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il " de cuius " a norma dell'art.565 cod. civ., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art.452 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 452, Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)