Sez. 1, Sentenza n. 1506 del 07/03/1986 (Rv. 444888 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - COMPETENZA TERRITORIALE DELL'UFFICIO - DETERMINAZIONE - SOGGETTI NON RESIDENTI - COMUNE DOVE SI È PRODOTTO IL REDDITO - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL REDDITO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - COMPETENZA TERRITORIALE DELL'UFFICIO - DETERMINAZIONE - SOGGETTI NON RESIDENTI - COMUNE DOVE SI È PRODOTTO IL REDDITO - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL REDDITO.*
In materia di accertamento tributario, la Competenza territoriale dell'ufficio - di carattere funzionale ed inderogabile - si determina, ai sensi dell'art. 29 del T.U. N. 645 del 1958, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente che, per i non residenti, è nel comune in cui si è prodotto il reddito (ex art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973), con la conseguenza, a norma dell'art. 12 del d.P.R. n. 600 citato, che la presentazione della dichiarazione del reddito (o del ricorso avverso il relativo accertamento) ad un ufficio diverso da quello indicato si considera avvenuta nel giorno in cui essa sia pervenuta all'ufficio competente. (V 7301/81, mass n 431898; (V 5158/81, mass n 415951; (V 3686/81, mass n 414324; (V 6492/80, mass n 410257; (V 4318/78, mass n 393993; (V 616/76, mass n 379261).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 29 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)