Sez. 5, Sentenza n. 19605 del 07/10/2005 (Rv. 584501 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE | Sistema di "versamento unitario" delle imposte previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 241 del 1997 - Istanze di rimborso - Ufficio competente a riceverle, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Individuazione - Criteri.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, anche nel vigore del sistema di "versamento unitario" delle imposte (oltre che dei contributi, dei premi, etc., indicati dalla norma) previsto dall'art. 19 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'Ufficio competente a ricevere, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le istanze di rimborso dei "versamenti diretti" che si assumono indebiti va individuato non già in quello nella cui giurisdizione è compresa la sede della banca o dell'ufficio postale presso cui è stato eseguito il pagamento dell'imposta, ma unicamente nell'ufficio erariale nell'ambito della cui competenza territoriale si trova il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)