Sez. 1, Sentenza n. 351 del 10/02/1971 (Rv. 349897 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - ALIMENTI A FIGLIO NON RICONOSCIBILE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - ALIMENTI A FIGLIO NON RICONOSCIBILE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
Il diritto agli alimenti del figlio non riconoscibile, ammesso nel nostro ordinamento dall'art 279 cod civ, esula dall'ambito dei rapporti familiari e non soggiace alle limitazioni di prove stabilite dal citato articolo, essendo regolato, come ogni diritto di credito, e a differenza dei diritti di famiglia, in virtu dell'art 25 delle Disposizioni sulla legge in generale, non dalla lex fori, ma dalla legge del luogo ove avvenne il fatto produttivo della obbligazione. La relativa condanna agli alimenti non e contraria dunque all'ordine pubblico italiano.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)