Sez. 1, Sentenza n. 1894 del 22/06/1974 (Rv. 370109 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - SENTENZA DI CONDANNA AGLI ALIMENTI A FAVORE DI UN FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIBILE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - SENTENZA DI CONDANNA AGLI ALIMENTI A FAVORE DI UN FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIBILE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Il mero fatto della procreazione tra genitore e figlio non riconoscibile, non potendo dar luogo per l'ordinamento italiano ad alcun rapporto familiare ma, solo, eventualmente, ad obbligazioni patrimoniali dalle quali non deriva, per divieto legale, alcun status familiare, non costituisce materia familiare ed e regolato, anche per quanto riguarda le limitazioni di prova, dalla legge del luogo dove avvenne il fatto produttivo degli obblighi patrimoniali e alimentari, ai sensi dell'art 25 delle preleggi. Pertanto, la sentenza straniera di condanna agli alimenti a favore di un figlio naturale, ancorche non riconoscibile, non e contraria all'ordine pubblico italiano, anche perche l'art 279 cod civ ammette l'obbligazione alimentare pure a favore di figli non riconoscibili. (Conf 351'71, mass nn 349897 e 349900).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)