Sez. 1, Sentenza n. 8914 del 04/06/2003 (Rv. 563898 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Ripetizione delle somme indebitamente corrisposte - Conduttore poi fallito - Azione esercitata dal curatore fallimentare - Termine semestrale - Brevità - Eccezione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per la brevità del termine semestrale di decadenza opponibile al curatore che agisca per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore poi fallito, in relazione al possibile danno per la massa dei creditori; ciò in quanto, rispetto alle esigenze di certezza e definitività del rapporto di locazione, delle quali la brevità di tale termine è espressione, è irrilevante il sopravvenire, durante il suo decorso, del fallimento del conduttore, considerato anche che la legge fallimentare non contiene una disposizione di carattere generale che, in relazione ai rapporti giuridici facenti capo al fallito, fermi il decorso dei termini di decadenza, la quale può, invece, risultare inopponibile al curatore in taluni rapporti in relazione ai quali egli assume la (diversa) posizione di "terzo".
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)