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Sez. 1, Sentenza n. 6465 del 09/05/2001 (Rv. 546531 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Rapporti di conto corrente bancario - Estratto conto - Approvazione tacita per mancata contestazione da parte del fallito - Effetto preclusivo nei confronti del curatore - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 2001-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546531-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l'ammissione allo stato passivo, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 cod. civ. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, "ex" art. 1832 cod. civ., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)