Sez. 2, Sentenza n. 1570 del 13/10/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152290 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI RIESAME DELLE TESI E QUESTIONI GIÀ DIBATTUTE IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITI: MOTIVAZIONE LOGICA E CHIARA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI RIESAME DELLE TESI E QUESTIONI GIÀ DIBATTUTE IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - LIMITI: MOTIVAZIONE LOGICA E CHIARA.*
Il giudice di appello non è tenuto a confutare singolarmente le tesi e le questioni già dibattute in primo grado, essendo sufficiente - nel caso di conformità delle argomentazioni della sentenza impugnata - che egli manifesti in modo chiaro ed univoco il procedimento logico, seguito nell'aderire alle conclusioni della sentenza, emessa nell'altro giudizio di merito. (V mass n 147764; (V mass n 142334; (V mass n 141021; (Conf mass n 148089; (Conf mass n 144000; (Conf mass n 143915; (Conf mass n 127230).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)